Le novità della carta “Dedicata a te 2026 – 2027″

L’INPS ha comunicato le caratteristiche della nuova edizione della Carta “Dedicata a te” alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 5, Legge n. 199/225) che ha incrementato la misura di 500.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. 

Inoltre, in attuazione del medesimo articolo della Legge di bilancio 2026 è stato emanato il D.I. 24 giugno 2026 recante “Fondo Alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse”, che, rispetto ai precedenti decreti, prevede per il 2026 e il 2027 l’elaborazione di una sola lista di beneficiari della prestazione che sarà valida per entrambe le annualità, elaborata secondo le modalità previste dallo stesso D.I. 

Peraltro, il 1° settembre 2026 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato all’INPS il decreto direttoriale di cui all’articolo 5, comma 2 del citato D.I. con il quale è stato determinato il numero complessivo di carte, pari a 1.177.597, da utilizzare per l’erogazione del beneficio in entrambe le annualità. 

I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. nella Gazzetta Ufficiale, ossia al 3 agosto 2026:  – iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);  – titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000 euro annui. 

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di NASpI, DIS-COLL, Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, CIG o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.