Previdenza complementare: istituito il modulo TFR3

È stato istituito il modulo denominato TFR3 di cui all’allegato A al decreto ministeriale in commento, relativo ai lavoratori nuovi assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 per dare attuazione alla nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore e gli adempimenti del datore di lavoro. A decorrere dalla data che verrà resa nota sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il modulo TFR3 in formato digitale potrà essere compilato online, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. In particolare, il modulo è finalizzato all’esercizio delle facoltà previste per il lavoratore dall’articolo 8, commi 7-quater e 9-bis del D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dall’articolo 1, comma 204 della citata Legge n. 199/2025, nonché, all’adempimento degli obblighi previsti per il datore di lavoro dall’articolo 8, commi 8 e 9-bis del medesimo decreto legislativo.

Il modulo contiene:

– l’attestazione dell’avvenuta informativa ai sensi dell’articolo 8, comma 8 del D.Lgs. n. 252/2005;

– l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore ai sensi dell’articolo 8, comma 7-quater di cui al medesimo decreto;

– le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis di cui al medesimo decreto;

– le avvertenze relative agli effetti dell’adesione automatica di cui all’articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies di cui al medesimo decreto.

Riferimenti
D.M. 4 settembre 2026

 

PRASSI


Pubblicato l’elenco delle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato l’ammissione di ulteriori imprese allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS. Si tratta delle aziende, elencate nell’allegato n. 1 al messaggio in argomento, i cui periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025.
Tali imprese potranno recuperare la riduzione contributiva tramite conguaglio, entro il limite massimo previsto dai rispettivi decreti direttoriali. Saranno conguagliabili esclusivamente le somme effettivamente spettanti, determinate secondo i criteri già indicati nella circolare INPS n. 143/2025.
Le strutture territoriali dell’INPS dovranno attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W“.
Le aziende interessate, tramite il flusso Uniemens, dovranno valorizzare l’elemento “ImportoACredito” con il codice causale “L972“, entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio in commento. Per le imprese con attività sospesa o cessata, si applica la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Riferimenti
INPS, messaggio 8 settembre 2026, n. 2758


Gestione Artigiani e commercianti: arrivano gli Avvisi bonari di agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026

L’INPS informa che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani ed esercenti attività commerciali.
Gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” ai seguenti percorsi: per la comunicazione: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi bonari generalizzati”; per il modello F24 precompilato: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari – Com. di Debito – Codeline per regolarizzazione”. Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. Nel caso in cui l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta > “Invio quietanza di versamento”. In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Riferimenti
INPS, messaggio 9 settembre 2026, n. 2775